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MEDIAZIONE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA - TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE

“Mediare è un’arte: contemperare interessi in conflitto tra loro con sapienza ed armonia a volte è possibile evitando lungaggini e massimizzando i costi”

“Ubi concordia, ibi victoria” (Dove c'è concordia, lì c'è vittoria)

L’Avv. William Tisi nel corso di oltre 25 anni di professione forense ha sviluppato una mentalità conciliativa tesa a risolvere le controversie senza dover ricorrere all’intervento del Giudice al fine di ottenere, in tempi brevi, i risultati auspicati con il contenimento delle attività e, di conseguenza, con il contenimento dei compensi professionali.

Per procedere giudizialmente occorre obbligatoriamente esperire la mediazione civile e commerciale ai sensi del D. Lgs. 28/2010 per le seguenti materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisioni
  • Successione ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di azienda
  • Risarcimento del danno (da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo)
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’art. 3 del DL 132 del 2014 prevede la negoziazione assistita obbligatoria, che vale quale condizione di procedibilità, in due casi specifici:

  • Azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
  • Proposizione in giudizio di una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Vi sono procedure, caratterizzate di solito dall’urgenza, pur coinvolgenti queste materie, per le quali si può agire senza aver esperito la negoziazione assistita.

Si può agire senza fare la negoziazione assistita obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, nell'azione civile esercitata nel processo penale.

L’art. 4 del DL 132 del 2014, peraltro, prevede che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude comunque la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

È possibile, tuttavia, ricorrere alla mediazione e/o alla negoziazione assistita su base volontaria come strumenti di deflazione del contenzioso, al fine di evitare un giudizio lungo e oneroso.